Aggiornamento protocollo COVID-19: Ambiente di lavoro

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA, STOP ALLE PROROGHE: DAL 6 APRILE L’AGGIORNAMENTO È OBBLIGATORIO

A seguito della firma del recente Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, si conferma la possibilità svolgere in presenza in tutta Italia corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, anche nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (c.d. zone arancioni e zone rosse) e da un livello di rischio alto.

 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA (AZIENDALI/INTERAZIENDALI)

Al punto 10 del protocollo aggiornato (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) si specifica infatti, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.

 

E’ consentito lo svolgimento in presenza di:

  1. formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
  2. formazione interaziendale svolta presso la sede del CFA;
  3. corsi di formazione in materia di protezione civile;
  4. corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio;

 

 

SCADENZA DEGLI AGGIORNAMENTI E SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE

Sempre dal punto 10 del protocollo aggiornato, è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Alla luce delle novità apportate con l’aggiornamento del Protocollo, e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.